Art. 6. Personale docente 1. Gli incarichi di docenza sono conferiti annualmente con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del soprintendente dell'Opificio, fra il personale di cui all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57. 2. Gli incarichi di docenza, di norma, sono alternati con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio. 3. Per particolari materie, per le quali non esistono o sono insufficienti specifiche competenze all'interno del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti, con le modalita' di cui al comma 1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale. 4. Gli incarichi di docenza sono conferiti secondo il criterio della professionalita' attinente alla materia di insegnamento valutata in relazione ai precedenti incarichi di insegnamento, alle pubblicazioni, ai lavori originali, ai corsi di formazione e all'attivita' lavorativa prestata. 5. La Scuola garantisce, nell'ambito delle finalita' e dei compiti istituzionali, la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 4.