Art. 6.
                          Personale docente
  1.  Gli  incarichi  di   docenza  sono  conferiti  annualmente  con
provvedimento  del Ministro  per i  beni culturali  e ambientali,  su
proposta del  soprintendente dell'Opificio,  fra il personale  di cui
all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
  2. Gli  incarichi  di  docenza,   di  norma,  sono  alternati   con
l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio.
  3.  Per particolari  materie,  per  le quali  non  esistono o  sono
insufficienti specifiche  competenze all'interno del Ministero  per i
beni culturali e ambientali, gli incarichi di docenza sono conferiti,
con  le modalita'  di  cui  al comma  1,  a  esperti di  riconosciuta
qualificazione professionale.
  4.  Gli incarichi  di docenza  sono conferiti  secondo il  criterio
della  professionalita'   attinente  alla  materia   di  insegnamento
valutata in  relazione ai precedenti incarichi  di insegnamento, alle
pubblicazioni,  ai  lavori  originali,   ai  corsi  di  formazione  e
all'attivita' lavorativa prestata.
  5. La Scuola garantisce, nell'ambito  delle finalita' e dei compiti
istituzionali,   la   liberta'    di   insegnamento   e   l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca.
 
          Nota all'art. 6:
           - Per il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992, n.
          57, vedi nota all'art. 4.