Art. 9.
                        Posti messi a concorso
  1. Il numero  dei posti messi annuamente a  concorso e' determinato
nel bando,  secondo le  indicazioni del consiglio  didattico, tenendo
conto  delle  possibilita'  operative  dell'Opificio.  I  posti  sono
distinti per settori.
  2. I settori sono:
   1) conservazione dei materiali lapidei;
  2) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure;
   3) conservazione dei materiali ceramici e plastici;
   4) conservazione di oreficeria e glittica;
   5) conservazione dei bronzi e delle armi antiche;
   6) conservazione delle sculture lignee policrome;
   7) conservazione dei dipinti;
   8) conservazione delle pitture murali;
   9) conservazione dei disegni e stampe;
   10) conservazione degli arazzi e tappeti;
   11) conservazione dei tessuti.
  3. I  settori possono essere  ampliati, modificati o  aggregati per
aree  su  proposta  del  consiglio didattico,  sentiti  i  competenti
comitati di  settore del Consiglio  nazionale per i beni  culturali e
ambientali,  tenendo  anche conto  delle  formulazioni  dei bandi  di
concorso della pubblica amministrazione.