(Protocollo- art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
        PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA CHE 
              PREVEDE UN SISTEMA DI RECLAMI COLLETTIVI 
Preambolo 
Gli Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Protocollo alla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino  il
18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta"); 
Determinati ad adottare  nuove  misure  per  migliorare  la  concreta
attuazione dei diritti sociali garantiti dalla Carta; 
Considerando che questo scopo potrebbe essere ottenuto in particolare
istituendo un sistema di reclami  collettivi  il  quale  tra  l'altro
rafforzerebbe  la  partecipazione  dei  partner   sociali   e   delle
organizzazioni non governative, 
Hanno convenuto quanto segue: 
Articolo 1 
Le Parti contraenti del presente Protocollo riconoscono alle seguenti
organizzazioni,  il   diritto   di   presentare   reclami   adducenti
un'attuazione insoddisfacente della Carta: 
a  le  organizzazioni  internazionali  di  datori  di  lavoro  e   di
lavoratori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 della Carta; 
b altre organizzazioni internazionali non governative dotate  di  uno
   statuto consultivo al Consiglio d'Europa ed iscritte  nella  lista
   stabilita a tal fine dal Comitato governativo; 
c le organizzazioni nazionali rappresentative di datori di  lavoro  e
   di  lavoratori  dipendenti   dalla   giurisdizione   della   Parte
   contraente chiamata in causa dal reclamo.