(Protocollo- art. 16)
Articolo 16 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa  notifichera'  a  tutti
gli Stati membri del Consiglio: 
a ogni firma; 
b il deposito di ogni strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione; 
c la data di entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  secondo
l'articolo 14; 
d ogni altro atto, notifica  o  dichiarazione  relativa  al  presente
Protocollo. 
In fede di che, i sottoscritti debitamente  autorizzati  a  tal  fine
hanno firmato il presente Protocollo. 
Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995,  in  lingua  francese  ed  in
lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un  solo
esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio  d'Europa.
Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  ne  fara'  pervenire
copia certificata conforme  a  ciascun  Stato  Membro  del  Consiglio
d'Europa.