Articolo 16 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo l'articolo 14; d ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in lingua francese ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne fara' pervenire copia certificata conforme a ciascun Stato Membro del Consiglio d'Europa.