(Protocollo- art. 2)
Articolo 2 
1 Ogni Stato contraente puo' inoltre, quando esprime il suo  consenso
   ad  essere  vincolato   dal   presente   Protocollo   secondo   le
   disposizioni dell'articolo 13 o in ogni altro momento  successivo,
   dichiarare che riconosce, alle altre organizzazioni nazionali  non
   governative rappresentative, dipendenti dalla sua giurisdizione  e
   specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla  Carta,
   il diritto di presentare reclami nei suoi confronti. 
2  Queste  dichiarazioni  possono  essere  fatte   per   una   durata
determinata. 
3 Le  dichiarazioni  sono  consegnate  al  Segretario  Generale   del
   Consiglio d'Europa che ne trasmette copie alle Parti contraenti  e
   ne cura la pubblicazione.