(Protocollo- art. 3)
Articolo 3 
Le organizzazioni internazionali non governative e le  organizzazioni
nazionali non governative,  rispettivamente  menzionate  all'articolo
1.b  ed  all'articolo  2,  possono  presentare  reclami  secondo   la
procedura prevista in detti articoli solo nell'ambito dei settori per
i quali sono state riconosciute particolarmente qualificate.