(Protocollo- art. 7)
Articolo 7 
1 Quando decide che un reclamo e' ricevibile, il Comitato di  esperti
   indipendenti ne informa, tramite il Segretario Generale, le  Parti
   contraenti alla Carta e chiede alla Parte contraente  chiamata  in
   causa  ed  all'organizzazione  che   presenta   il   reclamo,   di
   sottoporgli per iscritto entro il termine stabilito ogni opportuna
   spiegazione o informazione, ed  alle  altre  Parti  contraenti  al
   presente Protocollo di  far  pervenire  le  osservazioni  da  esse
   ritenute opportune nello stesso termine. 
2 Nel caso in cui il  reclamo  sia  presentato  da  un'organizzazione
   nazionale di  datori  di  lavoro  o  di  lavoratori,  o  da  altra
   organizzazione non governativa,  nazionale  o  internazionale,  il
   Comitato di esperti indipendenti informa al riguardo,  tramite  il
   Segretario Generale, le organizzazioni internazionali di datori di
   lavoro o di lavoratori di cui  al  paragrafo  2  dell'articolo  27
   della Carta, invitandoli a formulare le loro osservazioni entro un
   termine stabilito. 
3 In  base  alle  spiegazioni,  informazioni  o  osservazioni   fatte
   pervenire in attuazione dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, la Parte
   contraente chiamata in causa e l'organizzazione  che  presenta  il
   reclamo  possono  sottoporre  per  iscritto  ogni  informazione  o
   osservazione supplementare entro il termine stabilito dal Comitato
   di esperti indipendenti. 
4 Nel  quadro  dell'esame  del  reclamo,  il  Comitato   di   esperti
   indipendenti puo' organizzare un  incontro  con  i  rappresentanti
   delle parti.