(Protocollo- art. 8)
Articolo 8 
1 Il Comitato di esperti indipendenti redige un  rapporto  nel  quale
   descrive le misure che ha adottato ai fini dell'esame del  reclamo
   e presenta le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte
   contraente  in  causa  abbia   o   non   provveduto   in   maniera
   soddisfacente all'attuazione della norma della Carta  oggetto  del
   reclamo. 
2 Il rapporto e' trasmesso al Comitato dei Ministri.  Esso  e'  anche
   comunicato all'organizzazione che ha presentato il reclamo nonche'
   alle Parti contraenti della Carta, che non hanno tuttavia facolta'
   di pubblicarlo. 
   Il rapporto e' trasmesso all'Assemblea parlamentare e reso 
   pubblico in concomitanza con la risoluzione prevista all'articolo 
   9, o al piu' tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione  al
Comitato dei Ministri.