Articolo 8 1 Il Comitato di esperti indipendenti redige un rapporto nel quale descrive le misure che ha adottato ai fini dell'esame del reclamo e presenta le sue conclusioni sul fatto di determinare se la Parte contraente in causa abbia o non provveduto in maniera soddisfacente all'attuazione della norma della Carta oggetto del reclamo. 2 Il rapporto e' trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso e' anche comunicato all'organizzazione che ha presentato il reclamo nonche' alle Parti contraenti della Carta, che non hanno tuttavia facolta' di pubblicarlo. Il rapporto e' trasmesso all'Assemblea parlamentare e reso pubblico in concomitanza con la risoluzione prevista all'articolo 9, o al piu' tardi entro quattro mesi dopo la sua trasmissione al Comitato dei Ministri.