(Protocollo- art. 9)
Articolo 9 
1 In base al  rapporto  del  Comitato  di  esperti  indipendenti,  il
   Comitato dei Ministri adotta una  risoluzione  a  maggioranza  dei
   votanti.  Se  il  Comitato   di   esperti   indipendenti   accerta
   un'attuazione non  soddisfacente  della  Carta,  il  Comitato  dei
   Ministri adotta, a maggioranza  di  due  terzi  dei  votanti,  una
   raccomandazione destinata alla Parte contraente chiamata in causa.
   In entrambi i casi, possono partecipare  al  voto  solo  le  Parti
   contraenti della Carta. 
2 Su richiesta della Parte contraente chiamata in causa, il  Comitato
   dei Ministri puo', qualora il rapporto  del  Comitato  di  esperti
   indipendenti sollevi nuovi problemi, decidere a maggioranza di due
   terzi  delle  Parti  contraenti  della  Carta,  di  consultare  il
   Comitato governativo.