(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                       Scambio d'informazioni 
  Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, su richiesta,
e  nella  misura  in  cui  la  loro  legislazione  lo  consente,   le
informazioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente
Convenzione.