(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                             Condizioni 
  1. Ciascuna  Parte  contraente  applica  le  agevolazioni  previste
all'articolo  4  della  presente  Convenzione   per   i   contenitori
utilizzati in comune in un "Pool" a condizione: 
  a) che siano gia' stati esportati  o  che  saranno  successivamente
riesportati; oppure che un numero uguale di contenitori dello  stesso
tipo sia gia' stato esportato o sara' successivamente riesportato; 
  b) che ai sensi dell'accordo di utilizzazione in comune,  i  membri
del "Pool": 
     i) effettuino tra di loro scambi di contenitori in occasione del
     trasporto internazionale di merci; 
     ii) mantengano, per ogni tipo di  contenitore,  la  contabilita'
     dei movimenti dei contenitori scambiati; 
     iii) si impegnino a  consegnarsi  reciprocamente  un  numero  di
     contenitori di ciascun tipo necessario per compensare, nell'arco
     di  periodi  di  12  mesi,  i  saldi  pendenti  della   relativa
     contabilita' in modo da garantire a ciascun  Membro  del  "Pool"
     una situazione di equilibrio tra il numero di contenitori  dello
     stesso tipo che messo a disposizione per l'uso in comune  ed  il
     numero di contenitori dello stesso tipo messi a sua disposizione
     sul territorio della Parte contraente in cui ha la sua  sede  di
     affari. Il periodo di 12  mesi  potra'  essere  prorogato  dalle
     autorita' doganali competenti di detta Parte Contraente. 
  2.  Ciascuna  Parte  Contraente  ha  facolta'  di  decidere  se   i
contenitori messi a disposizione per l'uso  in  comune  da  qualunque
membro del "Pool" avente la sua sede di affari  sul  suo  territorio,
debbono essere conformi ai requisiti previsti dalla sua  legislazione
circa l'ammissione e l'uso illimitato nel traffico  interno  sul  suo
territorio. 
  3. Le norme del paragrafo 1 del presente articolo sono  applicabili
solo se: 
  a)  i  contenitori  sono  contrassegnati  con  marchi  durevoli  ed
esclusivi stabiliti nell'Accordo di utilizzazione in comune e tali da
consentire l'individuazione del contenitore; 
  b) l'Accordo di utilizzazione in comune e'  stato  comunicato  alle
autorita' doganali delle Parti contraenti competenti ed e'  stato  da
esse  approvato  in  quanto  conforme  alle  norme   della   presente
Convenzione.  Le  autorita'  competenti   informano   il   Segretario
Esecutivo  della  Commissione  Economica  delle  Nazioni  Unite   per
l'Europa della loro approvazione e gli forniscono il nome delle Parti
Contraenti in  questione.  Il  Segretario  esecutivo  trasmette  tali
informazioni alle Parti contraenti interessate.