Art. 18. - Il presente Accordo rimarra' valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, in due originali in lingua inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO REPUBBLICA ITALIANA STATO DI ERITREA Il Sottosegretario di Stato Il Ministro degli per gli Affari Esteri Affari Esteri S.E. Amb. Emanuele Scammacca S.E. Petros Solomon