(Accordo - art. 18)
  Art. 18. - Il presente Accordo rimarra' valido per  un  periodo  di
tempo illimitato. Ciascuna  Parte  potra'  denunciarlo  in  qualsiasi
momento per le vie diplomatiche. Tale denuncia avra' effetto sei mesi
dopo la sua notifica  all'altra  Parte  contraente  e  non  incidera'
sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il  periodo
di  vigenza  dell'Accordo,  salvo  che  entrambe  le  Parti  decidano
diversamente. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto ad Asmara il 30 settembre 1995, in due  originali  in  lingua
inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede. 
  PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO 
   REPUBBLICA ITALIANA STATO DI ERITREA 
Il Sottosegretario di Stato Il Ministro degli 
  per gli Affari Esteri Affari Esteri 
S.E. Amb. Emanuele Scammacca S.E. Petros Solomon