Art. 2. - Ciascuna delle due Parti contraenti incoraggera' la creazione, l'attivita' e lo sviluppo sul proprio territorio di Istituzioni educative e culturali dell'altra Parte. Le due Parti concordano al riguardo di rivedere tale materia, anche al fine di aggiornare costantemente le strutture educative italiane esistenti in Eritrea, in relazione alla politica educativa generale, alle esigenze pratiche nonche' allo sviluppo sociale dello Stato di Eritrea. Le Istituzioni menzionate nel primo paragrafo godranno di facilitazioni per quanto concerne le imposte doganali e di altro genere al fine di favorire il loro funzionamento cosi' come l'attivita' del loro Personale, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Paese dove esse operano.