(Accordo - art. 2)
  Art. 2. - Ciascuna  delle  due  Parti  contraenti  incoraggera'  la
creazione, l'attivita'  e  lo  sviluppo  sul  proprio  territorio  di
Istituzioni educative e culturali dell'altra Parte. 
  Le due Parti concordano al riguardo di rivedere tale materia, anche
al fine di aggiornare costantemente le strutture  educative  italiane
esistenti in Eritrea, in relazione alla politica educativa  generale,
alle esigenze pratiche nonche' allo sviluppo sociale dello  Stato  di
Eritrea. 
  Le  Istituzioni  menzionate  nel  primo   paragrafo   godranno   di
facilitazioni per quanto concerne le  imposte  doganali  e  di  altro
genere  al  fine  di  favorire  il  loro  funzionamento  cosi'   come
l'attivita'  del  loro  Personale,  nei  limiti  delle  leggi  e  dei
regolamenti vigenti nel Paese dove esse operano.