(Accordo - art. 8)
  Art. 8. - Le  due  Parti  collaboreranno  per  impedire  l'illecita
importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri
beni culturali, e concordano di prendere  a  tal  fine  le  opportune
misure. In  tale  contesto,  Esse  esamineranno  la  possibilita'  di
istituire, qualora necessario, uno specifico gruppo di lavoro.