(Protocollo - art. 10)
Articolo 10 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati
membri del Consiglio: 
   a. ogni firma; 
   b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di
   approvazione; 
   c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo  secondo
   gli articoli 8 e 9; 
   d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al  presente
   Protocollo. 
Fatto a Strasburgo il 5  marzo  1996,  in  francese  ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.