(Protocollo - art. 2)
Articolo 2 
Ai fini dell'applicazione  del  presente  Protocollo,  per  "giudici"
s'intendono indifferentemente i giudici eletti secondo l'articolo  22
della Convenzione ed ogni giudice  ad  hoc  designato  da  uno  Stato
interessato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 della Convenzione.