(Protocollo - art. 3)
Articolo 3 
Al fine di assicurare ai giudici una completa liberta' di  parola  ed
una  completa  indipendenza  nell'esercizio  delle   loro   funzioni,
l'immunita' dalla giurisdizione per le parole, gli scritti o gli atti
da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni, continuera'  ad
essere concessa anche dopo la conclusione del loro mandato.