(Protocollo - art. 5)
Articolo 5 
1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si
   applicano al cancelliere della  Corte  e  ad  un  vice-cancelliere
   quando quest'ultimo fa funzione di cancelliere e a condizione  che
   gli Stati  parti  alla  Convenzione  ne  siano  stati  formalmente
   notificati. 
2. Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  presente   Protocollo   e
   dell'articolo 18  dell'Accordo  generale  si  applicano  al  vice-
   cancelliere della Corte. 
3. I privilegi e le immunita' di cui ai paragrafi 1 e 2 del  presente
   articolo sono concessi ad un cancelliere e ad un  vice-cancelliere
   non a loro vantaggio personale ma per garantire l'esercizio  delle
   loro funzioni in piena indipendenza. La Corte riunita in assemblea
   plenaria e'  l'unica  qualificata  a  sancire  l'abolizione  delle
   immunita' del suo cancelliere e di un  vice-cancelliere;  essa  ha
   non solo il diritto ma anche il dovere di abolire  l'immunita'  di
   un giudice in tutti i casi in cui,  a  suo  giudizio,  l'immunita'
   potrebbe impedire che giustizia sia fatta ed  in  cui  l'immunita'
   puo' essere abolita senza nuocere  allo  scopo  per  il  quale  e'
   concessa. 
4. Il Segretario Generale del Consiglio  d'Europa  e'  qualificato  a
   sancire con l'accordo  del  Presidente  della  Corte  l'abolizione
   delle immunita' degli altri membri dell'Ufficio di Cancelleria  in
   conformita' con  le  disposizioni  dell'Articolo  19  dell'Accordo
   generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui  al
   paragrafo 3.