Articolo 5 1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al cancelliere della Corte e ad un vice-cancelliere quando quest'ultimo fa funzione di cancelliere e a condizione che gli Stati parti alla Convenzione ne siano stati formalmente notificati. 2. Le disposizioni dell'articolo 3 del presente Protocollo e dell'articolo 18 dell'Accordo generale si applicano al vice- cancelliere della Corte. 3. I privilegi e le immunita' di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono concessi ad un cancelliere e ad un vice-cancelliere non a loro vantaggio personale ma per garantire l'esercizio delle loro funzioni in piena indipendenza. La Corte riunita in assemblea plenaria e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione delle immunita' del suo cancelliere e di un vice-cancelliere; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' di un giudice in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' potrebbe impedire che giustizia sia fatta ed in cui l'immunita' puo' essere abolita senza nuocere allo scopo per il quale e' concessa. 4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa e' qualificato a sancire con l'accordo del Presidente della Corte l'abolizione delle immunita' degli altri membri dell'Ufficio di Cancelleria in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 19 dell'Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.