IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione di direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e relativi rifiuti; Visti, in particolare, gli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, i quali, in attesa dell'adozione delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso, disciplinano la fase transitoria di passaggio al nuovo regime dei rifiuti, al fine di evitare soluzioni di continuita' nello svolgimento delle attivita' di recupero; Considerato, in particolare, che il predetto articolo 33, comma 6, consentiva di sottoporre alle procedure semplificate di inizio di attivita' i rifiuti individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1995, sino all'adozione delle nuove norme tecniche e comunque non oltre il 29 agosto 1997; Considerato, altresi', che ai sensi del citato articolo 57, comma 5, le attivita' escluse dall'elenco dei rifiuti in base alla disciplina previgente dovevano conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro il 2 settembre 1997, presupponendo l'adozione delle norme tecniche di attuazione del decreto stesso entro il medesimo termine; Considerato che la mancata adozione nei predetti termini delle norme tecniche, che individuano le condizioni in base alle quali le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere assoggettate alle procedure di denuncia di inizio di attivita', determina la paralisi delle attivita' di recupero in esercizio, con significativi riflessi sul piano economico; Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini di cui agli articoli 33, comma 6, e 57, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. All'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 novembre 1997,". 2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".