(Allegato)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
PROTOCOLLO  N.  11  ALLA  CONVENZIONE  DI  SALVAGUARDIA  DEI  DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI RECANTE RISTRUTTURAZIONE DEL 
MECCANISMO DI CONTROLLO STABILITO DALLA CONVENZIONE 
Strasburgo, 11 maggio 1994 
    Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari  del  presente
Protocollo alla Convenzione di salvaguardia dei Diritti  dell'Uomo  e
delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4  novembre  1950  (di
seguito denominata "la Convenzione"), 
    Considerando  la  necessita'  e  l'urgenza  di  ristrutturare  il
meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per  mantenere  e
rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali  prevista  dalla   Convenzione,   in   ragione
principalmente dell'aumento dei ricorsi e del  numero  crescente  dei
membri del Consiglio d'Europa, 
    Considerando  che  conviene  di   conseguenza   emendare   alcune
disposizioni della Convenzione in vista, tra l'altro,  di  sostituire
le esistenti Commissione e Corte europee dei  Diritti  dell'Uomo  con
una nuova Corte permanente, 
    Vista la Risoluzione n. 1 adottata nella Conferenza  ministeriale
europea dei diritti dell'Uomo tenutasi a Vienna  il  19  e  20  marzo
1985, 
    Vista la  Raccomandazione  1194  (1992)  adottata  dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa del 6 ottobre 1992, 
    Vista la decisione  adottata  sulla  riforma  del  meccanismo  di
controllo della Convenzione dai Capi di  Stato  e  di  Governo  degli
Stati Membri del Consiglio d'Europa nella Dichiarazione di Vienna del
9 ottobre 1993, 
    Hanno convenuto quanto segue: 
Articolo 1 
    Il testo dei titoli II a IV della Convenzione (articoli 19 a  56)
ed il Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte europea dei  Diritti
dell'Uomo competenza a fornire pareri consultivi sono sostituiti  dal
Titolo II della Convenzione (articoli 19 e 51), come segue: 
Titolo- II - corte europea dei Diritti dell'Uomo 
Articolo 19 - Istituzione della Corte 
    Per assicurare il rispetto  degli  impegni  derivanti  alle  Alte
parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, e'
istituita  un  Corte  europea  dei  Diritti  dell'Uomo,  di   seguito
denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente. 
Articolo 20 - Numero di giudici 
    La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle
Alte Parti contraenti. 
Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni 
    1 I giudici devono godere della piu' alta considerazione morale e
possedere i requisiti  richiesti  per  l'esercizio  delle  piu'  alte
funzioni giudiziarie, o essere  dei  giurisconsulti  di  riconosciuta
competenza. 
    2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale. 
    3 Per tutta la durata del loro mandato,  i  giudici  non  possono
esercitare  alcuna  attivita'  incompatibile  con  le   esigenze   di
indipendenza, di imparzialita'  o  disponibilita'  richieste  da  una
attivita'  esercitata  a  tempo  pieno.  Ogni  problema   che   sorga
nell'applicazione di questo paragrafo e' deciso dalla Corte. 
Articolo 22 - Elezione dei giudici 
    1 I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a  titolo  di
ciascuna Alta Parte contraente a maggioranza dei voti espressi su una
lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente. 
    2 La stessa procedura e' seguita per completare la Corte nel caso
in cui altre Parti contraenti aderiscano e per  provvedere  ai  seggi
divenuti vacanti. 
Articolo 23 - Durata del mandato 
    1 I giudici sono eletti per un periodo di  sei  anni.  Essi  sono
rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici  designati  con
la prima elezione, i mandati  di  una  meta'  di  essi  scadranno  al
termine dei tre anni. 
    2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo  iniziale
di tre anni  sono  estratti  a  sorte  dal  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione. 
    3 Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo dei
mandati  di  una  meta'  dei  giudici  ogni  tre  anni,   l'Assemblea
parlamentare puo', prima di procedere  ad  ogni  ulteriore  elezione,
decidere che uno o piu' mandati dei giudici da eleggere  abbiano  una
durata diversa da quella di  sei  anni,  senza  tuttavia  che  questa
durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni. 
    4 Nel caso in cui si debbano conferire piu' mandati e l'Assemblea
parlamentare applichi il paragrafo precedente,  la  ripartizione  dei
mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario
generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione. 
    5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che  non  abbia
completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino  alla
scadenza del periodo di mandato del suo predecessore. 
    6 Il mandato dei giudici termina quando essi  raggiungono  l'eta'
di 70 anni. 
    7 I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano
ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di  cui  sono
gia' stati investiti. 
Articolo 24 - Revoca 
    Un giudice puo' essere sollevato dalle sue funzioni solo  se  gli
altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che  ha  cessato
di rispondere ai requisiti richiesti. 
Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari 
    La Corte dispone di un Ufficio di cancelleria i cui compiti e  la
cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della  Corte.  Essa
e' assistita da referendari. 
Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte 
    La Corte riunita in Assemblea plenaria 
    a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed  uno  o
due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; 
    b) costituisce Camere per un determinato periodo 
    c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono 
rieleggibili 
    d) adotta il regolamento della Corte. 
    e) elegge il cancelliere ed uno o piu' vice-cancellieri 
Articolo 27 - Comitati, Camere e grande Camera 
    1 Per la trattazione di ogni affare che le viene  sottoposto,  la
Corte si costituisce in un comitato di tre  giudici,  in  una  Camera
composta da sette giudici ed in  una  grande  Camera  di  diciassette
giudici. Le  Camere  della  Corte  istituiscono  i  comitati  per  un
determinato periodo. 
    2 Il giudice eletto a titolo di uno Stato Parte alla controversia
e' membro di diritto della Camera e della grande Camera; in  caso  di
assenza di questo giudice, o se egli non e' in grado di  svolgere  la
sua funzione, lo Stato Parte nomina una persona che siede in qualita'
di giudice. 
    3 Fanno altresi' parte della Grande Camera  il  presidente  dalla
Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e  altri  giudici
designati in conformita'  con  il  regolamento  della  Corte.  Se  la
controversia e' deferita alla grande Camera  ai  sensi  dell'articolo
43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la  sentenza  puo'
essere presente nella grande  Camera,  ad  eccezione  del  presidente
della Camera e del giudice che  siede  a  titolo  dello  Stato  parte
interessato. 
Articolo 28 - Dichiarazioni di irrecevibilita' da parte dei comitati 
    Un comitato puo', con voto  unanime,  dichiarare  irricevibile  o
cancellare dal ruolo  un  ricorso  individuale  presentato  ai  sensi
dell'articolo 34 quando tale decisione puo' essere adottata senza  un
esame complementare. La decisione e' definitiva. 
 
Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilita' ed il merito
1 Se nessuna decisione e' stata adottata ai sensi  dell'articolo  28,
una delle Camere si pronuncia sulla irrecevibilita' e sul merito  dei
ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. 
    2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilita' e sul  merito
dei ricorsi governativi presentati in virtu' dell'articolo 33. 
    3 Salvo diversa decisione della Corte  in  casi  eccezionali,  la
decisione sulla ricevibilita' e' adottata separatamente. 
Articolo 30 - Dichiarazione  d'incompetenza  a  favore  della  Grande
Camera. 
    Se la questione oggetto  del  ricorso  all'esame  di  una  Camera
solleva gravi problemi di interpretazione  della  Convenzione  o  dei
suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia  di  condurre  ad  una
contraddizione  con  una  sentenza  pronunciata  anteriormente  dalla
Corte, la  Camera,  fino  a  quando  non  abbia  pronunciato  la  sua
sentenza, puo' spogliarsi della propria  competenza  a  favore  della
Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga. 
Articolo 31 - Competenze della grande Camera 
    La grande Camera 
    a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo  33
o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla  Camera
ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai 
sensi dell'articolo 43; e 
    b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai  sensi
dell'articolo 47. 
Articolo 32 - Competenza della Corte 
    1 La competenza della Corte  si  estende  a  tutte  le  questioni
concernenti l'interpretazione e l'applicazione  della  Convenzione  e
dei suoi protocolli che siano sottoposte  ad  essa  nelle  condizioni
previste dagli articoli 33, 34 e 37. 
    2  In  caso  di  contestazione  sulla  questione  della   propria
competenza, e' la Corte che decide. 
Articolo 33 - Ricorsi interstatali 
    Ogni  Alta  Parte  contraente  puo'  deferire  alla  Corte   ogni
inosservanza  delle  disposizioni  della  Convenzione  e   dei   suoi
protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad  un'altra  Parte
contraente. 
Articolo 34 - Ricorsi individuali 
    La Corte puo' essere investita di una domanda fatta pervenire  da
ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo  di
privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da  parte  di
una delle  Alte  Parti  contraenti  dei  diritti  riconosciuti  nella
Convenzione o nei suoi protocolli. 
    Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna
misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto. 
Articolo 35 - Condizioni di ricevibilita' 
    1 La Corte non puo' essere adita se non dopo l'esaurimento  delle
vie di ricorso interne, qual'e' inteso secondo i principi di  diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo  di  sei
mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 
    2 La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base
dell'art. 34, se: 
    a) e' anonima; oppure 
    b) e' essenzialmente la stessa di una  precedentemente  esaminata
dalla Corte o gia'  sottoposta  ad  un'altra  istanza  internazionale
d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi. 
    3 La Corte dichiara irricevibile ogni  singola  domanda  avanzata
sulla  base   dell'art.   34   quand'essa   giudichi   tale   domanda
incompatibile con  le  disposizioni  della  Convenzione  o  dei  suoi
protocolli, manifestamente infondata o abusiva. 
    4 La Corte respinge ogni domanda che  consideri  irricevibile  in
applicazione del presente articolo. Essa puo' procedere in  tal  modo
in ogni fase della procedura. 
Articolo 36 - Intervento di terzi 
    1 Per qualsiasi questione all'esame  di  una  Camera  e  o  della
grande Camera, un'Alta Parte  contraente  in  cui  un  cittadino  sia
ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per  iscritto  e  di
partecipare alle udienze. 
    2 Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia,
il presidente della Corte puo' invitare ogni Alta  parte,  contraente
che non e' parte in causa o  ogni  persona  interessata  diversa  dal
ricorrente a presentare osservazioni per  iscritto  o  a  partecipare
alle udienze. 
Articolo 37 - Cancellazione 
    1 In ogni momento della  procedura  la  Corte  puo'  decidere  di
cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze  consentono  di
concludere: 
    a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure 
    b) che la controversia e' stata risolta; oppure 
    c) che non e' piu' giustificato, per ogni altro motivo di cui  la
Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso. 
    Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora  cio'  sia
richiesto  dal  rispetto  dei  Diritti  dell'Uomo   garantiti   dalla
Convenzione e dai suoi protocolli. 
    2 La Corte puo' decidere di ri-iscrivere  il  ricorso  sul  ruolo
quando ritenga che cio' e' giustificato dalle circostanze. 
Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di 
composizione amichevole 
    1 Quando dichiara che il ricorso e' ricevibile, la Corte 
    a) procede all'esame della questione  in  contraddittorio  con  i
rappresentanti delle Parti e, se del caso,  ad  un'inchiesta  per  la
quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte  le  facilitazioni
necessarie ai fini della sua efficace conduzione; 
    b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una
regolamentazione  amichevole  della  controversia  sulla   base   del
rispetto dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla Convenzione  e
dai suoi protocolli. 
    2 La procedura descritta al paragrafo 1.b e' riservata. 
Articolo 39 - Ottenimento di una composizione amichevole 
    Se consegue una regolamentazione amichevole, la Corte cancella il
ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad  una  breve
esposizione dei fatti e della soluzione adottata. 
Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti 
    1  L'udienza  e'  pubblica  a  meno  che  la  Corte  non   decida
diversamente a causa di circostanze eccezionali. 
    2 I documenti depositati presso  l'Ufficio  di  cancelleria  sono
accessibili al pubblico a meno che  il  presidente  della  Corte  non
decida diversamente. 
Articolo 41 - Equa soddisfazione 
    Se la Corte dichiara che vi e' stata violazione della Convenzione
o dei suoi  protocolli  e  se  il  diritto  interno  dell'Alta  Parte
contraente non  permette  che  in  modo  incompleto  di  riparare  le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando e' il  caso,
un'equa soddisfazione alla parte lesa. 
Articolo 42 - Sentenze delle Camere 
    Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformita'  con
le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2. 
Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla grande Camera 
    1 Entro un termine di tre  mesi  a  decorrere  dalla  data  della
sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia  puo',  in  casi
eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi  alla  grande
Camera. 
    2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera  accoglie  la
domanda  quando  la  questione  oggetto  del  ricorso  solleva  gravi
problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei
suoi protocolli o di carattere generale. 
    3 Quando il Collegio ha accolto la domanda, la grande  Camera  si
pronuncia sul caso mediante una sentenza. 
Articolo 44 - Sentenze definitive 
    1 La sentenza della grande Camera e' definitiva. 
    2 La sentenza di una Camera diviene definitiva 
    a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del 
caso dinnanzi alla grande Camera; oppure 
    b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non e' stato 
richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure 
    c) se il Collegio della grande Camera respinge una  richiesta  di
rinvio formulata secondo l'art. 43. 
    3 La sentenza definitiva e' pubblicata. 
Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni 
    1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi  ricevibili
o non ricevibili devono essere motivate. 
    2 Se la sentenza non esprime  in  tutto  o  in  parte  l'opinione
unanime  dei  giudici,  ogni  giudice   avra'   diritto   di   unirvi
l'esposizione della sua opinione individuale. 
Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze 
    1  Le  Alte  Parti  contraenti  s'impegnano  a  conformarsi  alle
sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle  quali  sono
Parti. 
    2 La sentenza definitiva della Corte e' trasmessa al Comitato dei
Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. 
Articolo 47 - Pareri consultivi 
    1 La Corte puo' su richiesta del Comitato dei  Ministri,  fornire
pareri    consultivi     su     questioni     giuridiche     relative
all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli. 
    2 Tali  pareri  non  devono  vertere  su  questioni  inerenti  al
contenuto o alla portata dei diritti e liberta' definiti nel Titolo I
della Convenzione ed nei protocolli, ne' su altre  questioni  che  la
Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero  a  dover  giudicare
per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione. 
    3 La decisione del Comitato dei Ministri di  chiedere  un  parere
alla Corte e' adottata con un voto di maggioranza dei  rappresentanti
che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato. 
Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte 
    La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal
Comitato dei Ministri e' di sua competenza secondo l'articolo 47. 
Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi 
    1 Il parere della Corte e' motivato. 
    2 Se il parere non esprime in tutto o i parte l'opinione  unanime
dei giudici, ogni giudice avra' diritto di unirvi l'esposizione della
sua opinione individuale. 
    3 Il parere della Corte e' trasmesso al Comitato dei Ministri 
Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte 
    Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio 
d'Europa 
Articolo 51 - Privilegi ed immunita' dei giudici 
    I giudici beneficiano durante l'esercizio  delle  loro  funzioni,
dei privilegi e  delle  immunita'  previste  dall'articolo  40  dello
Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi a  titolo  di
detto articolo". 
Articolo 2 
    1 Il titolo V della  Convenzione  diviene  il  titolo  III  della
Convenzione; l'articolo 57 della Convenzione  diviene  l'articolo  52
della Convenzione; gli  articoli  58  e  59  della  Convenzione  sono
soppressi  e  gli  articoli  60  e  66  della  Convenzione  divengono
rispettivamente gli articoli 53 e 59 della Convenzione. 
    2 Il titolo I della Convenzione s'intitola "Diritti  e  Liberta'"
ed il nuovo titolo III "Disposizioni varie": I titoli  che  compaiono
nell'annesso del  presente  Protocollo  sono  stati  attribuiti  agli
articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione. 
    3 Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, inserire la  frase  "con
riserva del paragrafo 4 del presente  articolo,"  dopo  l'espressione
"si applichera'"; al paragrafo 4, il termine "Commissione" e la frase
"in conformita' con l'articolo 25 della  presente  Convenzione"  sono
rispettivamente sostituiti dal termine "Corte" e  dalla  frase  "come
previsto dall'articolo 34 della Convenzione". Nel nuovo  articolo  58
paragrafo 4, i termini "l'articolo 63" sono sostituiti con i  termini
"l'articolo 56". 
    4 Il Protocollo addizionale alla Convenzione e' emendato come 
segue 
    a)  gli  articoli  sono  presentati  con   i   titoli   enumerati
all'annesso del presente Protocollo; 
    b) all'articolo 4, ultima frase,  i  termini  "dell'articolo  63"
sono sostituiti con i termini "dell'articolo 56". 
    5 Il Protocollo n. 4 e' emendato come segue 
    a) gli articoli sono presentati con i titoli enumerati 
all'annesso del presente Protocollo; e 
    b) all'articolo 5, paragrafo 3, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56";  e'  aggiunto  un  nuovo
paragrafo 5, del seguente tenore: 
    "Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformita'  con  il
paragrafo 1 o 2 del presente articolo puo'  in  qualsiasi  successivo
momento,  dichiarare  relativamente  ad  uno  o  piu'  dei  territori
indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte
a giudicare i ricorsi  di  persone  fisiche,  di  organizzazioni  non
governative o di gruppi di privati, come  previsto  dall'articolo  34
della Convenzione  a  titolo  degli  articoli  1  a  4  del  presente
Protocollo o di alcuni tra di essi"; 
    c) e' soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 6. 
    6 Il Protocollo n. 6 e' emendato come segue: 
    a)  gli  articoli  sono  presentati  con   i   titoli   enumerati
all'annesso del presente Protocollo; 
    b) all'articolo 4,  la  frase  "ai  sensi  dell'articolo  64"  e'
sostituita con la frase "ai sensi dell'articolo 57". 
    7 Il Protocollo n. 7 e' emendato come segue 
    a) gli articoli sono presentati con i titoli enumerati 
all'annesso del presente Protocollo; e 
    b) all'articolo 6, paragrafo 4, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56";  e'  aggiunto  un  nuovo
paragrafo 6, del seguente tenore: 
    "Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformita'  con  il
paragrafo 1 o 2 del presente articolo puo'  in  qualsiasi  successivo
momento,  dichiarare  relativamente  ad  uno  o  piu'  dei  territori
indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte
a giudicare i ricorsi  di  persone  fisiche,  di  organizzazioni  non
governative o di gruppi di privati, come  previsto  dall'articolo  34
della Convenzione  a  titolo  degli  articoli  1  a  5  del  presente
Protocollo"; 
    c) e' soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 7. 
    8 E' abrogato il Protocollo n. 9. 
Articolo 3 
    1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati  membri
del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, i  quali  possono
esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante: 
    a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di 
approvazione; oppure 
    b)  firma  con  riserva  di  ratifica,  di  accettazione   o   di
approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione. 
    2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione  o  di  approvazione
saranno  depositati  presso  il  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa. 
Articolo 4 
    Il presente Protocollo entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
mese successivo allo scadere di un periodo di un anno  dopo  la  data
alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso  il  loro
consenso ad essere vincolati dal Protocollo  in  conformita'  con  le
disposizioni dell'articolo 3.  L'elezione  di  nuovi  giudici  dovra'
avvenire, ed ogni altra misura necessaria  per  l'insediamento  della
nuova Corte potra' essere presa, secondo le disposizioni del presente
Protocollo,  a  partire  dalla  data  in  cui  tutte  le  Parti  alla
Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal
Protocollo. 
Articolo 5 
    1 Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di seguito,  il
mandato dei giudici, membri della Commissione, del cancelliere e  del
vice-cancelliere scade alla data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo. 
    2 I ricorsi all'esame della Commissione e non  ancora  dichiarati
ricevibili alla data di entrata in  vigore  del  presente  Protocollo
saranno esaminati dalla Corte in conformita' con le disposizioni  del
presente Protocollo. 
    3 I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in  vigore
del presente protocollo continueranno ad essere trattati  dai  membri
della Commissione nell'anno successivo. Tutte le cause il  cui  esame
non sia stato completato durante  questo  periodo  saranno  trasmesse
alla Corte che le esaminera' alla stregua di ricorsi  ricevibili,  in
conformita' con le disposizioni del presente Protocollo. 
    4 Per quanto riguarda i ricorsi per i  quali  la  Commissione  ha
adottato, dopo l'entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  una
decisione in conformita' con l'ex art.  31  della  Convenzione,  tale
decisione sara' trasmessa alle parti che pero' non hanno la  facolta'
di pubblicarla. In conformita' con le disposizioni applicabili  prima
dell'entrata in vigore  del  presente  Protocollo,  un  ricorso  puo'
essere deferito alla Corte. Il Collegio della grande Camera determina
se una delle Camere  o  la  grande  Camera  deve  pronunciarsi  sulla
questione. Quando una Camera si pronuncia  sulla  questione,  la  sua
decisione e' definitiva. I  ricorsi  non  deferiti  alla  Corte  sono
esaminati dal Comitato dei Ministri che agisce in conformita' con  le
disposizioni dell'ex articolo 32 della Convenzione. 
    5 I ricorsi pendenti dinnanzi alla Corte  il  cui  esame  non  e'
stato ancora completato alla data di entrata in vigore  del  presente
Protocollo, sono trasmessi alla grande  Camera  della  Corte  che  si
pronuncia sulla questione in  conformita'  con  le  disposizioni  del
presente Protocollo. 
    6 I ricorsi pendenti dinanzi al  Comitato  dei  Ministri  il  cui
esame in virtu' dell'ex articolo 32 non e'  stato  ancora  completato
alla data di entrata i vigore del presente Protocollo,  sono  risolti
dal Comitato dei Ministri che agisce in conformita' con  il  presente
articolo. 
Articolo 6 
    Se un'Alta  Parte  contraente  riconosce,  con  la  dichiarazione
prevista all'ex art. 25  o  all'ex  art.  46  della  Convenzione,  la
competenza  della  Commissione  o  la   giurisdizione   della   Corte
unicamente per affari posteriori o fondati su fatti posteriori a tale
dichiarazione,  la  restrizione  continuera'   ad   applicarsi   alla
girisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo. 
Articolo 7 
    Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli 
Stati membri del Consiglio 
    a) ogni firma; 
    b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione  o
di approvazione; 
    c) la data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo  o  di
alcune sue disposizioni secondo l'articolo 4; 
    d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente
Protocollo. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 1994 in francese ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati Mambri del Consiglio d'Europa. 
Annesso 
    Titoli degli articoli da inserire nel testo della Convenzione  di
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e 
dei suoi protocolli* 
    Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo 
    Articolo 2 - Diritto alla vita 
    Articolo 3 - Divieto della tortura 
    Articolo 4 - Divieto di schiavitu' e del lavoro forzato 
    Articolo 5 - Diritto alla liberta' ed alla sicurezza 
    Articolo 6 - Diritto ad un processo equo 
    Articolo 7 - Nessuna pena senza legge 
    Articolo 8 - Nessuna pena senza legge 
    Articolo 9 - Liberta' di pensiero, di coscienza e di religione 
    Articolo 10 - Liberta' di espressione 
    Articolo 11 - Liberta' di riunione e di associazione 
    Articolo 12 - Diritto al matrimonio 
    Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo 
    Articolo 14 - Divieto di discriminazione 
    Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza 
    Articolo 16 - Restrizioni all'attivita' politica di stranieri 
    Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto 
    Articolo 18 - Restrizione  dell'uso  di  restrizioni  ai  diritti
(...) 
    Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale 
    Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti 
    Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri 
    Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle 
controversie 
    Articolo 56 - Applicazione territoriale 
    Articolo 57 - Riserve 
    Articolo 58 - Denuncia 
    Articolo 59 - Firma e ratifica 
    Protocollo addizionale 
    Articolo 1 - Protezione della proprieta' 
    Articolo 2 - Diritto all'istruzione 
    Articolo 3 - Diritto a libere elezioni 
    Articolo 4 - Applicazione territoriale 
    Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione 
    Articolo 6 - Firma e Ratifica 
----- 
    * I titoli dei nuovi articoli 19  e  51  della  Convenzione  gia'
figurano nel presente Protocollo. 
    Protocollo n. 4 
    Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti 
    Articolo 2 - Liberta' di circolazione 
    Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini 
    Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri 
    Articolo 5 - Applicazione territoriale 
    Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione 
    Articolo 7 - Firma e ratifica 
    Protocollo n. 6 
    Articolo 1 - Abolizione della pena di morte 
    Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra 
    Articolo 3 - Divieto di deroghe 
    Articolo 4 - Divieto di riserve 
    Articolo 5 - Applicazione territoriale 
    Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione 
    Articolo 7 - Firma e ratifica 
    Articolo 8 - Entrata in vigore 
    Articolo 9 - Funzioni del depositario 
    Protocollo n. 7 
    Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di 
stranieri 
    Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in 
materia penale 
    Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore 
giudiziario 
    Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte 
    Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi 
    Articolo 6 - Applicazione territoriale 
    Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione 
    Articolo 8 - Firma e ratifica 
    Articolo 9 - Entrata in vigore 
    Articolo 10 - Funzioni del depositario