Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 37 milioni di lire annue  per  ciascuno  degli  anni
1997  e  1999,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.