CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MAURITIUS Il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica di Mauritius Desiderando sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati ed in tal modo disciplinare le loro relazioni consolari in vista di agevolare la protezione e la difesa dei loro rispettivi cittadini. Ribadendo che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le questioni che non sono espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno determinato di concludere a tal fine una Convenzione Consolare ed hanno designato come plenipotenziari: il Presidente della Repubblica di Mauritius: Il Ministro degli Affari Esteri Paul Berenger il Presidente la Repubblica Italiana: Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sergio Emina Parte di provvedimento in formato grafico i quali dopo aver scambiato i pieni poteri, constatati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese: 1. Per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari, cosi' come definiti qui di seguito; 2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni; 3. Per "concittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerate in quanto tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente; 4. Per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria consolare distaccata; 5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello Stato di residenza, ad un Ufficio onsolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualita'; 7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio per esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le isposizioni del Titolo III della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari; 8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 9. Per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 11. Per "membro del personale privato" una persona impiesata esclusivamente al servizio privato d'un membro dell'Ufficio consolare; 12. Per "locali consolari" gli edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare; 13. Per "Archivi consolari" tutte le carte, i documenti, la corrispondenza,i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari, semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; 14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la navigazione immatricolato o registrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; 15. Per "aeromobile dello Stato d'invio" ogni aeromobile immatricolato o reglatrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.