(Convenzione - art. 1)
                        CONVENZIONE CONSOLARE 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                     LA REPUBBLICA DI MAURITIUS 
Il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo  della  Repubblica
                            di Mauritius 
    Desiderando sviluppare le relazioni di amicizia e di cooperazione
esistenti tra i due  Stati  ed  in  tal  modo  disciplinare  le  loro
relazioni consolari in vista di agevolare la protezione e  la  difesa
dei loro rispettivi cittadini. 
    Ribadendo che le disposizioni della Convenzione di  Vienna  sulle
relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno  a  regolare  le
questioni che non sono espressamente disciplinate dalle  disposizioni
della presente Convenzione, 
    Hanno determinato  di  concludere  a  tal  fine  una  Convenzione
Consolare ed hanno designato come plenipotenziari: 
            il Presidente della Repubblica di Mauritius: 
Il Ministro degli  Affari  Esteri  Paul  Berenger  il  Presidente  la
                        Repubblica Italiana: 
     Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Sergio Emina 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

    i quali dopo aver scambiato i pieni poteri, constatati in buona e
debita forma, hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
    Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti  vanno
cosi' intese: 
    1.  Per  "Stato  d'invio",  la  Parte  contraente  che  nomina  i
funzionari consolari, cosi' come definiti qui di seguito; 
    2. Per "Stato di residenza", la Parte contraente  sul  territorio
della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni; 
    3. Per "concittadini", le persone fisiche o  morali  di  ciascuno
dei  due  Paesi,  considerate  in  quanto   tali   dalla   rispettiva
legislazione di ciascuna Parte contraente; 
    4.  Per  "Ufficio  consolare",  qualsiasi   Consolato   Generale,
Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare o cancelleria  consolare
distaccata; 
    5. Per "Circoscrizione consolare" il territorio attribuito, nello
Stato di residenza, ad un  Ufficio  onsolare  per  l'esercizio  delle
funzioni consolari; 
    6. Per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata  di
agire in tale qualita'; 
    7. Per "funzionario consolare" ogni persona, ivi compreso il Capo
dell'Ufficio consolare, debitamente nominata dallo Stato d'invio  per
esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza. 
    Esistono due categorie  di  funzionari  consolari:  i  funzionari
consolari  di  carriera  ed  i  funzionari  consolari   onorari.   Le
isposizioni del Titolo III della presente  Convenzione  si  applicano
agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le
disposizioni del Titolo V si applicano agli Uffici consolari onorari; 
    8. Per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei  servizi
amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 
    9. Per "membro del personale di servizio", ogni  persona  adibita
al servizio domestico di un Ufficio consolare; 
    10. Per "membri dell'Ufficio consolare", i funzionari  consolari,
gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 
    11. Per "membro del  personale  privato"  una  persona  impiesata
esclusivamente  al  servizio   privato   d'un   membro   dell'Ufficio
consolare; 
    12. Per "locali consolari" gli  edifici  ed  i  terreni  ad  essi
attinenti che, chiunque  ne  sia  il  proprietario,  sono  utilizzati
esclusivamente ai fini dell'Ufficio Consolare; 
    13. Per "Archivi consolari"  tutte  le  carte,  i  documenti,  la
corrispondenza,i libri, i film, i  nastri  magnetici  ed  i  registri
dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli  schedari,
semplici o informatizzati, ed i mobili destinati alla loro protezione
e conservazione; 
    14. Per "nave dello Stato d'invio" ogni mezzo per la  navigazione
immatricolato o registrato in conformita' con la  legislazione  dello
Stato d'invio, compresi quelli  di  proprieta'  di  quest'ultimo,  ad
eccezione delle navi da guerra; 
    15.  Per  "aeromobile  dello  Stato  d'invio"   ogni   aeromobile
immatricolato o reglatrato in conformita' con la  legislazione  dello
Stato d'invio, compresi quelli che appartengono allo  Stato  d'invio,
ad eccezione degli aeromobili militari.