(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
             Uso della bandiera e degli stemmi nazionali 
    1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo'  essere  issata
sugli  edifici  dell'Ufficio  consolare,  sulla  residenza  del  Capo
dell'Ufficio consolare, e sui suoi mezzi di trasporto quando sono  da
esso utilizzati nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 
    2. Uno stemma  dello  Stato  d'invio  con  una  designazione  che
indichi  l'Ufficio  consolare  nella  lingua  ufficiale  dello  Stato
d'invio ed in quella dello Stato di residenza,  puo'  essere  apposto
sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare e sulla  residenza  del
Capo dell'Ufficio Consolare. 
    3. Ciascuna Parte contraente ne  assicurera'  il  rispetto  e  la
protezione.