(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                      Esenzione da requisizione 
    1. Lo Stato d'invio e' esente da ogni forma  di  requisizione  ai
fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica per quanto concerne: 
    a) i locali consolari, compresi i beni mobili e le  installazioni
ivi contenute, 
    b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio Consolare; 
    2.  Tuttavia,  le  disposizioni  del  paragrafo  precedente   del
presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza  espropri
per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' in  conformita'
con la sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o  la
residenza di un membro dell'ufficio consolare di questo Stato. Se  e'
necessario adottare un tale provvedimento per quando concerne uno  di
questi beni, sara' adottata ogni disposizione  onde  evitare  che  si
frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. 
    Inoltre dovra' essere  corrisposto,  in  caso  di  esproprio,  un
indennizzo  pronto,  adeguato  ed   effettivo   che   potra'   essere
liberamente trasferito allo  Stato  d'invio  in  un  lasso  di  tempo
ragionevole.