Articolo 11 Esenzione da requisizione 1. Lo Stato d'invio e' esente da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica per quanto concerne: a) i locali consolari, compresi i beni mobili e le installazioni ivi contenute, b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio Consolare; 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' in conformita' con la sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'ufficio consolare di questo Stato. Se e' necessario adottare un tale provvedimento per quando concerne uno di questi beni, sara' adottata ogni disposizione onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari. Inoltre dovra' essere corrisposto, in caso di esproprio, un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito allo Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.