(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
               Esenzione fiscale dei locali consolari 
    1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato di residenza da imposte
e tasse di qualsiasi natura,  nazionale,  regionale  o  comunale  per
quanto concerne: 
    a) l'acquisto in proprieta',  in  possesso  o  in  godimento;  la
proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di  terreni,  di
edifici,  la  costruzione  e  la  manutenzione  di   edifici   o   la
pianificazione di terreni, destinati o  esclusivamente  adibiti  alle
esigenze ufficiali di un Ufficio consolare o alla residenza del  Capo
dell'Ufficio consolare; 
    b) l'acquisto, la  proprieta',  il  possesso  o  l'utilizzazione,
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato dl
residenza, di  ogni  bene  mobile,  compresi  i  mezzi  di  trasporto
destinati o esclusivamente adibiti  alle  esigenze  ufficiali  di  un
Ufficio consolare, rimanendo inteso che  l'esenzione  dei  diritti  e
delle tasse imposte in occasione o a ragione di  una  importazione  o
riesportazione,   e   esclusivamente   oggetto   delle   disposizioni
dell'articolo 23. 
    2. L'esenzione.di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si
applica alle imposte e tasse stabilite o riscosse quali remunerazione
di servizi particolari resi. 
    3. L'esenzione  fiscale  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi
ed i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a  carico  della
persona che ha contrattato con lo Stato  d'invio  o  con  la  persona
agente per conto di tale Stato.