(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
Inviolabilita' dei  locali  consolari  e  della  residenza  del  Capo
                       dell'Ufficio Consolare 
    I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare
di carriera sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato  di  residenza
potranno  accedervi  solo  con  il   consenso   espresso   del   Capo
dell'Ufficio consolare, della persona da questi designata o del  Capo
della missione diplomatica dello Stato d'invio. 
    In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio  o  di
altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.