Articolo 14 Inviolabilita' dell'archivio e dei documenti consolari In conformita' ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi e tutti gli altri documenti e registri sono in ogni tempo ed in ogni luogo inviolabili, e le Autorita' dello Stato di residenza non possono, con qualsivoglia pretesto, esaminarli o confiscarli.