(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
       Inviolabilita' dell'archivio e dei documenti consolari 
    In   conformita'   ai   principi    riconosciuti    di    diritto
internazionale, gli archivi e tutti gli altri  documenti  e  registri
sono in ogni tempo ed in ogni luogo inviolabili, e le Autorita' dello
Stato di residenza non possono, con qualsivoglia pretesto, esaminarli
o confiscarli.