Articolo 15 Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per l'adempimento delle sue funzioni. 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di esercitare la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto ed adottano tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta o dignita'. 3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per impedire che la tranquillita' dell'ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.