(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per  l'adempimento  delle
                            sue funzioni. 
    1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per
l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le
misure adeguate per consentire ai membri  dell'Ufficio  consolare  di
esercitare la loro attivita' e di godere dei  diritti,  privilegi  ed
immunita' concessi dalla presente Convenzione. 
    2. Le autorita' dello Stato di residenza  trattano  i  funzionari
consolari con il rispetto loro dovuto ed  adottano  tutte  le  misure
appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla  loro
liberta o dignita'. 
    3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 13, lo  Stato  di
residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i  provvedimenti
appropriati  per  tutelare  i  locali  consolari  da   intrusioni   o
danneggiamenti e  per  impedire  che  la  tranquillita'  dell'ufficio
consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.