(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
      Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 
    1. I funzionari consolari e gli  impiegati  consolari  nonche'  i
membri delle loro famiglie conviventi, sono esenti  da  ogni  obbligo
previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato  di  residenza  in
materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 
    2.  Tuttavia,  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente
articolo non si applicano ne'  all'impiegato  consolare  che  non  e'
impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita  un'attivita'
privata a carattere lucrativo nello Stato di  residenza,  ne'  ad  un
membro della sua famiglia.