Articolo 17 Esenzione dal permesso di lavoro 1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono relativamente all'impiego della mano d'opera straniera in materia di permesso di lavoro. 2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consoIari, che non esercitano altra attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrato 1 del presente articolo.