(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                  Esenzione dal permesso di lavoro 
    1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi
resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i
regolamenti  dello  Stato  di   residenza   impongono   relativamente
all'impiego della mano d'opera straniera in materia  di  permesso  di
lavoro. 
    2. I membri del personale privato  dei  funzionari  ed  impiegati
consoIari, che non esercitano altra  attivita'  privata  a  carattere
lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui
al paragrato 1 del presente articolo.