(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
              Esenzione dal regime di sicurezza sociale 
    1. Per i servizi resi allo Stato d'invio, i  membri  dell'Ufficio
consolare, nonche' i membri della loro famiglia conviventi,  che  non
esercitano attivita' lucrative, sono esenti dalle norme di  sicurezza
sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni
del paragrafo 3 del presente articolo. 
    2. L'esenzione di cui al paragrafo 1  del  presente  articolo  si
applica  anche  ai  membri  del  personale  privato   che   dipendono
esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: 
    a) non siano cittadini dello Stato di residenza  ne'  stabilmente
residenti in detto Stato; 
    b) siano assoggettati alle disposizioni sulla  sicurezza  sociale
vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 
    3. I membri dell'Ufficio consolare che  hanno  al  loro  servizio
persone cui l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo
non si applica, devano osservare gli obblighi imposti  al  datore  di
lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 
    4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente  articolo
non esclude la  partecipazione  volontaria  al  regime  di  sicurezza
sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui tale partecipazione
e' prevista da detto Stato.