(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                        Liberta' di movimento 
    Con  riserva  delle  leggi  e  dei  regolamenti  dello  Stato  di
residenza relativi a zone il cui accesso e' vietato  o  regolamentato
per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,  ogni   membro   dell'ufficio
consolare e' autorizzato  a  circolare  liberamente  nello  Stato  di
residenza.