(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                Stabilimento di un Ufficio consolare 
    1. Ciascuna  Parte  contraente  ha  diritto  di  stabilire  e  di
mantenere Uffici consoIari sul territorio  dell'altra  Parte  con  il
consenso di quest'ultima. 
    2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione
consolare  sono  stabilite   dallo   Stato   d'invio   e   sottoposte
all'approvazione dello Stato di residenza. 
    3. Non possono essere apportate  dallo  Stato  d'invio  ulteriori
modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione  dell'Ufficio
consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. 
    4. In mancanza di un accordo esplicito sull'entita' del personale 
dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza 
 puo' esigere che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che 
 detto Stato ritiene ragionevole e normale, in  considerazione  delle
circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione  consolare  e
con riguardo alle esigenze della sede consolare in questione.