(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                      Liberta' di comunicazione 
    1. Lo Stato  di  residenza  assicura  e  tutela  la  liberta'  di
comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. 
    Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli
altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si  trovino,
l'Ufficio consolare potra utilizzare tutti i mezzi  di  comunicazione
adeguati compresi i corrieri  diplomatici  o  consolari,  la  valigia
diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. 
    Tuttavia, l'ufficio consolare puo' installare ed  utilizzare  una
stazione emittente radiofonica solo con il consenso  dello  Stato  di
residenza. 
    2.  La  corrispondenza   ufficiale   dell'Ufficio   consolare   e
inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" significa tutta
la  corrispondenza  relativa  all'Ufficio  consolare  ed   alle   sue
funzioni. 
    3.  La  valigia  consolare  non  puo'  essere  ne'  aperta,   ne'
trattenuta. 
    Tuttavia, se le Autorita' competenti  dello  Stato  di  residenza
hanno seri motivi per  ritenere  che  la  valigia;  contenga  oggetti
diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente  articolo,  esse
possono chiedere che la valigia sia aperta in  loro  presenza  da  un
rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello
Stato d'invio si  oppongono  a  tale  richiesta,  la  valigia  verra'
rispedita al suo luogo di origine. 
    4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono  portare
dei marchi esterni  visibili  indicanti  le  loro  caratteristiche  e
possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti o gli
oggetti destinati esclusivamente ad usi ufficiali. 
    5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un  documento
ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero di  colli
che costituiscono la valigia  consolare.  A  meno  che  lo  Stato  di
residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un
cittadino dello Stato di residenza, ne', a  meno  che  sia  cittadino
dello  Stato  d'invio,  un  residente  permanente  dello   Stato   di
residenza.  Nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  detto  corriere  e
protetto dallo Stato  di  residenza.  Esso  gode  dell'inviolabilita'
della sua persona e non puo' essere sottoposto  a  nessuna  forma  di
arresto o di detenzione. 
    6. Lo Stato d'invio, le  sue  missioni  diplomatiche  ed  i  suoi
Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc.  In
tal caso le disposizioni del paragrafo 5 del presente  articolo  sono
ugualmente  applicabili,  con  la  riserva  che  le   immunita'   ivi
menzionate cesseranno di essere applicabili non  appena  il  corriere
avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 
    1. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una
nave o di un aeromobile commerciale  che  arrivino  in  un  punto  di
ingresso autorizzato. Il comandante dovra' essere in possesso  di  un
documento ufficiale indicante il numero di colli che costituiscono la
valigia. Egli non verra' tuttavia considerato un corriere  consolare.
In base ad intese  con  le  Autorita'  locali  competenti,  l'Ufficio
consolare puo' inviare i suoi membri  per  ritirare,  direttamente  e
liberamente, la valigia  dalle  mani  del  comandante  della  nave  o
dell'aeromobile.