Articolo 20 Liberta' di comunicazione 1. Lo Stato di residenza assicura e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare puo' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" significa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia; contenga oggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine. 4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono portare dei marchi esterni visibili indicanti le loro caratteristiche e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi ufficiali. 5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza, ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, detto corriere e protetto dallo Stato di residenza. Esso gode dell'inviolabilita' della sua persona e non puo' essere sottoposto a nessuna forma di arresto o di detenzione. 6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, con la riserva che le immunita' ivi menzionate cesseranno di essere applicabili non appena il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 1. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che arrivino in un punto di ingresso autorizzato. Il comandante dovra' essere in possesso di un documento ufficiale indicante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non verra' tuttavia considerato un corriere consolare. In base ad intese con le Autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.