(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                      Diritti e tasse consolari 
    1. Nell'esercizio delle loro  funzioni  ufficiali,  i  funzionari
consolari possono riscuotere i diritti  e  le  tasse  previste  dalla
legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le tasse cosi' riscossi
sono convertibili in valuta e trasferiti  a  destinazione  di  questo
Stato in un termine ragionevole. 
    2. Lo Stato d'invio e' esente da imposte  e  tasse  di  qualsiasi
natura stabilite o percepite dallo Stato  di  residenza  sulle  somme
riscosse di cui al paragrafo 1 del presente articolo,  nonche'  sulle
relative ricevute.