(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                          Esenzione fiscale 
    1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri  delle
loro famiglie conviventi, sono esenti da  ogni  tassa  ed  imposta  ,
personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione : 
    a) delle imposte indirette che per loro natura  sono  normalmente
incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; 
    b) delle imposte e tasse sui beni immobili  privati  situati  sul
territorio dello Stato di residenza; 
    c) dei diritti di successione e di  trasferimento  di  proprieta'
riscossi dallo Stato di residenza, fatte salve  le  disposizioni  del
paragrafo 2 dell'articolo 24; 
    d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli  utili
da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle
imposte sul capitale prelevato da investimenti effettuati in  imprese
commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; 
    e) delle imposte e tasse riscosse come corrispettivo  di  servizi
particolari resi; 
    f) delle imposte di registrazione, giudiziarie, di ipoteca  e  di
bollo, fatta riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo
12. 
    2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e
tasse sul salario che essi ricevono dallo Stato d'invio  per  i  loro
servizi. 
    3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone  il  cui
salario o corrispettivo non e' esente dalle imposte sul reddito nello
Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai  datori
di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia  di
riscossione dell'imposta sul reddito.