Articolo 23 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari che puo' adottare, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione da dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito,di trasporto e spese attinenti a servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) i beni destinati all'uso personala del funzionario consolare e dei membri della sua famiglla conviventi, compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati. 2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione. 3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei loro familiari conviventi e' esente dal controllo doganale. Esso puo' essere ispezionato solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contenga oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del paragrafo 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.