(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
       Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 
    1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari che puo'
adottare, lo Stato di residenza autorizza  l'importazione  e  concede
l'esenzione da  dazi  doganali,  tasse  ed  altri  diritti  connessi,
diversi dalle spese di deposito,di  trasporto  e  spese  attinenti  a
servizi analoghi, per: 
    a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; 
    b) i beni destinati all'uso personala del funzionario consolare e
dei membri  della  sua  famiglla  conviventi,  compresi  gli  oggetti
destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo  non  devono
eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta  da
parte degli interessati. 
    2. Gli impiegati consolari  beneficiano  dei  privilegi  e  delle
esenzioni di cui alla  lettera  "b"  del  paragrafo  1  del  presente
articolo, per quanto riguarda gli oggetti importati al momento  della
loro prima sistemazione. 
    3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari  e
dei loro familiari conviventi e' esente dal controllo doganale.  Esso
puo' essere ispezionato solo nel caso in cui vi siano seri motivi  di
ritenere che contenga oggetti diversi da quelli citati  alla  lettera
"b" del paragrafo 1 del presente  articolo,  ovvero  oggetti  la  cui
importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai  regolamenti
dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e  regolamenti  di
quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza
del  funzionario  consolare  o  del   membro   della   sua   famiglia
interessato.