(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro  della
                            sua famiglia 
    In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare  o  di  un
membro della sua famiglia convivente, lo stato di residenza e' tenuto
a: 
    1. permettere l'esportazione  dei  beni  mobili  del  defunto  ad
eccezione di quelli acquistati nello Stato  di  residenza  e  che  al
momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; 
    2. non esigere il pagamento di  diritti  di  successione  ne'  di
passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali relativamente
ai beni mobili la cui presenza nello Stato di  residenza  era  dovuta
unicamente alla presenza in detto Stato del defunto  in  qualita'  di
membro  dell'Ufficio  consolare  o  della  famiglia  di   un   membro
dell'Ufficio consolare.