(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
          Inviolabilita' personale dei funzionari consolari 
    1. I funzionari consolari non possono essere posti  in  stato  di
arresto o di detenzione preventiva, se non nel caso di reati punibili
con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima  sia  di
cinque anni ai sensi della legislazione dello Stato di residenza e  a
seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 
    2. Ad eccezione del caso di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di
detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di restrizione  della
loro liberta'  personale,  se  non  in  esecuzione  di  una  sentenza
giudiziaria definitiva. 
    3. Se un procedimento penale e' promosso  contro  un  funzionario
consolare, questi e' tenuto  a  presentarsi  davanti  alle  Autorita'
competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere  condotto  con  i
riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della  sua
posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui  al  paragrafo  1
del presente articolo, in maniera da  ostacolare  il  meno  nossibile
l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelIe  circostanze  di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda  necessario  porre
un funzionario  consolare  in  stato  di  detenzione  preventiva,  il
procedimento intentato nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini
piu' brevi.