(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
     Notifica di casi di arresto di detenzione o di Procedimento 
    In caso di arresto, di detenzione preventiva  di  un  membro  del
personale consolare o di  procedimento  penale  intentato  contro  lo
stesso, lo Stato di  residenza  e'  tenuto  ad  informarne  il  prima
possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono
diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne  lo
Stato di invio per via diplomatica.