(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                    Immunita' dalla giurisdizione 
    1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti  alla
giurisdizione delle Autorita'  giudiziarie  ed  amministrative  dello
Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle
funzioni consolari. 
    Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del  presente  articolo
non si applicano in caso di azione civile: 
    a) coneguente alla  stipula  di  un  contratto  da  parte  di  un
funzionario o di  un  impiegato  consolare,  che  non  abbiano  agito
espressamente o implicitamente come mandatari dello Stato d'invio; 
    b) intentata da un terzo per  danni  derivanti  da  un  incidente
causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave, o da  un
aeromobile.