Articolo 28 Obbligo di prestare testimonianza 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti. 2. L'autorita' che ricniede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni di un funzionario consolare. Essa puo' ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio Consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta, ogni qualvolta cio' sia possibile. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.