(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
                  Obbligo di prestare testimonianza 
    1. I membri di un Ufficio consolare  possono  essere  chiamati  a
testimoniare nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli
impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono
rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al paragrafo 3  del
presente  articolo.  Se   un   funzionario   consolare   rifiuta   di
testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra  sanzione  puo'
essere applicata nei suoi confronti. 
    2. L'autorita' che ricniede  la  testimonianza  deve  evitare  di
intralciare l'adempimento delle funzioni di un funzionario consolare. 
    Essa puo' ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o
l'Ufficio Consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta, ogni
qualvolta cio' sia possibile. 
    3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre  su
fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni  ed  a  esibire  la
corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. 
    Essi hanno altresi'  diritto  di  rifiutare  di  testimoniare  in
qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.