(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
               Rinuncia ai privilegi ed alle immunita' 
    1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di  un  membro
dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti  alla
presente Convenzione. 
    2. La rinuncia deve  sempre  essere  espressa  e  comunicata  per
iscritto allo Stato di residenza. 
    3. Se un funzionario  consolare  intenta  una  procedura  in  una
materia per la  quale  beneficia  dell'immunita'  giurisdizionale  ai
sensi  dell'articolo  27,  esso   non   puo'   invocare   l'immunita'
giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate
alla domanda principale. 
    4. La  rinuncia  alla  immunita'  giurisdizionale  per  un'azione
civile  o  amministrativa   non   comporta   rinuncia   all'immunita'
relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le  quali
e' necessaria una rinuncia distinta.