(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
      Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolari 
    1. Lo Stato d'invio e' tenuto ad informare lo Stato di residenza,
per via diplomatica,  della  nomina  o  della  designazione  di  ogni
persona in qualita' di funzionario consolare e, se si tratta del Capo
dell'Ufficio consolare, di  trasmettere  a  detto  Stato  la  propria
lettera patente, d'incarico o atto analogo. La  lettera  patente,  di
commissione o atto analogo,  indica  in  particolare  la  sede  e  la
circoscrizione dell'Ufficio consolare. 
    2. In base alle regole ed  alle  formalita'  in  vigore  sul  suo
territorio, lo Stato di  residenza  rilascia,  al  Capo  dell'Ufficio
consolare, non appena possibile e gratuitamente, un exequatur o altra
autorizzazione che indica in particolare la sede e la  circoscrizione
dell'ufficio consolare. 
    3. Non appena ottiene l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo
dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed
a beneficiare  delle  disposizioni  della  presente  Convenzione.  In
attesa del rilascio dell'exequatur o altra autorizzazione,  lo  Stato
di residenza puo' consentire che sia  ammesso  a  titolo  provvisorio
all'esercizio delle sue funzioni ed ai benefici che ne derivano. 
    4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non  sono  Capi
dell'Ufficio, lo Stato di residenza li  ammette  all'esercizio  delle
loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina, che deve  essere
notificata. 
    5. L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato  solo  per  gravi
motivi. Lo stesso vale per il  diniego  all'esercizio  delle  proprie
funzioni o per la richiesta di richiamo di funzionari  consolari  che
non siano Capi dell'Ufficio.