Articolo 3 Nomina ed assunzione di funzioni dei funzionari consolari 1. Lo Stato d'invio e' tenuto ad informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina o della designazione di ogni persona in qualita' di funzionario consolare e, se si tratta del Capo dell'Ufficio consolare, di trasmettere a detto Stato la propria lettera patente, d'incarico o atto analogo. La lettera patente, di commissione o atto analogo, indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 2. In base alle regole ed alle formalita' in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia, al Capo dell'Ufficio consolare, non appena possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indica in particolare la sede e la circoscrizione dell'ufficio consolare. 3. Non appena ottiene l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione. In attesa del rilascio dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puo' consentire che sia ammesso a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni ed ai benefici che ne derivano. 4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina, che deve essere notificata. 5. L'exequatur puo' essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo stesso vale per il diniego all'esercizio delle proprie funzioni o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.