(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
             Assicurazioni contro danni causati a terzi 
    I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi  a  tutti  gli
obblighi prescritti dalle leggi e  dai  regolamenti  dello  Stato  di
residenza in materia di assicurazione  sulla  responsabilita'  civile
per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aeromobile.