(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
     Disposizioni generali concernenti i privilegi ed immunita' 
    1. I membri di un Ufficio consolare,  che  sono  cittadini  dello
Stato di Residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello
Stato e vi esercitano un'attivita' privata a carattere lucrativo, non
beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunita'  previste  nel
presente Titolo per atti che non sono  inerenti  all'esercizio  della
loro funzione consolare. 
    2.  I  componenti  della  famiglia  di  un  membro   dell'Ufficio
consolare che sono anch'essi cittadini dello Stato di residenza o  di
uno Stato terzo o residenti permanenti dello Stato di residenza,  non
beneficiano neanch'essi delle agevolazioni, privilegi ed immunita' di
cui al presente titolo. 
    3. Lo Stato di residenza deve  esercitare  la  sua  giurisdizione
sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo
da non intralciare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.