(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
       Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' consolari 
    1.  Tutti  i  membri  dell'Ufficio  consolare   beneficiano   dei
privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione  dopo
la notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza e  dal
momento  del  loro  ingresso  nel  territorio  di  detto  Stato   per
raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si  trovano  gia'  su  tale
territorio, a partire  dall'assunzione  delle  loro  funzioni  presso
l'Ufficio consolare. 
    2.  I  componenti  della  famiglia  di  un  membro   dell'Ufficio
consolare con esso conviventi, nonche' i  membri  del  suo  personale
privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita'  previste  nella
presente Convenzione  a  partire  dall'ultima  delle  seguenti  date:
quella  a  partire  dalla  quale  il  suddetto  membro   dell'Ufficio
consolare gode  di  privilegi  ed  immunita'  in  conformita  con  il
paragrafo 1 del presente articolo; quella in cui sono divenuti membri
di tale famiglia o di detto  personale  privato,  con  riserva  delle
disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  per  quanto
riguarda il membro dell'Ufficio consolare. 
    3.  Quando  cessano  le  funzioni  di  un   membro   dell'Ufficio
consolare, i suoi privilegi ed immunita' nonche'  quelli  dei  membri
della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato,
terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui
la  persona  in  questione  lascia  il  territorio  dello  Stato   di
residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che  le  sia
stato concesso a tal fine. Le immunita' ed i privilegi valgono fino a
quel momento anche in caso di conflitto armato. Per  quanto  riguarda
le persone di cui al  paragrafo  2  del  presente  articolo,  i  loro
privilegi e le loro immunita'  terminano  nel  momento  in  cui  esse
cessano di far parte della famiglia o di essere  al  servizio  di  un
membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia  inteso  che,  se  tali
persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello  Stato
di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro
immunita' sussistono fino al momento della partenza. 
    4.  Tuttavia,  per  quanto  concerne  gli  atti  compiuti  da  un
funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle  proprie
funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione sussiste  senza  limiti  di
durata. 
    5. Nel caso di decesso di un  membro  dell'Ufficio  consolare,  i
membri  della  sua  famiglia  conviventi  continuano  a  godere   dei
privilegi ed immunita' di  cui  beneficiano  fino  alla  prima  delle
seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio  dello  Stato
di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole accordato
loro a tal fine.