(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
              Rispetto delle formalita' amministrative 
    1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i  membri
delle loro famiglie devono  conformarsi  alle  formalita'  prescritte
dalle Autorita' amministrative dello Stato di  residenza  per  quanto
riguarda l'applicazione delle disposizioni del Titolo III. 
    2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano ai
funzionari ed impiegati consolari ed ai membri  delle  loro  famiglie
che non hanno la nazionalita' dello Stato di residenza  un  documento
d'identita'.