(Convenzione - art. 35)
                             Articolo 35 
                  Portata delle funzioni consolari 
    I funzionari consolari sono abilitati a: 
    1.  Proteggere,  nello  Stato  di  residenza,  i  diritti  e  gli
interessi dello Stato d'invio e dei propri cittadini  e  favorire  lo
sviluppo  delle  relazioni  tra  le  parti  contraenti  nei   settori
commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale  e
tecnico. 
    2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio  nei  loro  rapporti
con le Autorita' dello Stato di residenza. 
    3. Recare soccorso ed assistenza ai cittadini, siano essi persone
fisiche o giuridiche, dello Stato d'invio. 
    4. Adottare, sotto riserva della prassi e delle procedure vigenti
nello  Stato   di   residenza,   le   disposizioni   necessarie   per
rappresentare adeguatamente i cittadini dello Stato di  residenza  ed
adottare misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti  e  degli
interessi di detti cittadini quando questi,  essendo  assenti  o  per
ogni altra causa, non  possono  tutelare  in  tempo  utile  i  propri
diritti ed interessi. 
    5.  Informarsi  con  ogni  mezzo  lecito   sulle   condizioni   e
sull'evoluzione  della  vita   commerciale,   economica,   turistica,
sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato  di  residenza;
presentare allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e
fornire informazioni alle persone interessate. 
    6. Informarsi con ogni mezzo lecito in merito  alla  legislazione
dello Stato di residenza sugli incidenti che concernono  i  cittadini
dello Stato d'invio.