(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
                 Esercizio delle funzioni consolari. 
    I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito  della  propria
circoscrizione consolare: 
    1. Di procedere alla immatricolazione o registrazione,  e,  nella
misura compatibile con la legislazione dello Stato di  residenza,  al
censimento dei loro concittadini. A tal fine  possono  richiedere  la
collaborazione delle Autorita' competenti di detto Stato. 
    2. Di pubblicare attraverso la stampa,  avvisi  diretti  ai  loro
cittadini concernenti le competenze  consolari,  o  trasmettere  loro
ordini e documenti  vari  provenienti  dalle  autorita'  dello  Stato
d'invio specie se tali  avvisi,  ordini  o  documenti  riguardano  un
servizio nazionale. 
    3. Di rilasciare, rinnovare o modificare: 
    a) i passaporti o altri titoli di  viaggio  dei  cittadini  dello
Stato d'invio; 
    b) i visti ed i documenti necessari alle persone  che  desiderano
recarsi o transitare nello Stato d'invio. 
    4. Di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari  o  eseguire
Commissioni rogatorie, conformi agli accordi in vigore o, in mancanza
di tali accordi, comunque compatibili con le leggi ed  i  regolamenti
dello Stato di residenza. 
    5. a) di tradurre e  autenticare  qualsiasi  atto  emanato  dalle
Autorita' o dai funzionari dello Stato d'  invio  o  dello  Stato  di
residenza purche' le leggi ed i regolamenti di  quest'ultimo  non  lo
impediscano. Queste traduzioni hanno lo stesso valore probatorio  che
avrebbero se fossero state effettuate da traduttori  giurati  di  uno
dei due Stati. 
    b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare
e certificare firme, apporre visti, certificare o tradurre documenti,
quando questi atti o formalita' sono  richiesti  dalle  leggi  o  dai
regolamenti dello Stato di invio. 
    6. Di ricevere in forma notarile: 
    a) gli atti ed i contratti stipulati e conclusi in tal forma  dai
loro cittadini, ad eccezione dei contratti o degli strumenti relativi
alla costituzione o  al  trasferimento  di  diritti  reali  sui  beni
immobili situati nello Stato di residenza. 
    b) nella misura in cui le leggi ed i regolamenti dello  Stato  di
residenza non vi si oppongono, gli atti ed i contratti, qualunque sia
la nazionalita' delle Parti, concernenti beni situati,  o  affari  da
trattare, sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati  a
produrre effetti giuridici in detto territorio. 
    7. Di ricevere in deposito somme di denaro, documenti ed  oggetti
di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio
o per loro conto, nella misura in cui la legislazione dello Stato  di
residenza  non  vi  si  oppone.  Detti   depositi   non   beneficiano
dell'immunita' prevista all'articolo 14 della presente Convenzione, e
devono essere tenuti separati dagli  archivi,  dai  documenti  e  dai
registri cui si applicano le disposizioni di  tale  articolo.  Questi
depositi possono essere esportati dallo Stato di  residenza  solo  in
conformita' con le leggi ed i regolamenti dello stesso Stato; 
    8. a) di redigere, trascrivere e trasmettere gli  atti  di  Stato
Civile dei cittadini dello Stato d'invio; 
    b) di celebrare i matrimoni quando i futuri sposi sono  cittadini
dello Stato d'invio; in tal caso, essi  ne  informano  in  merito  le
Autorita'  competenti  dello   Stato   di   residenza,   qualora   la
legislazione di quest'ultimo lo richieda; 
    c)  trascrivere  o  annotare,  sulla  base   di   una   decisione
giudiziaria con valore esecutivo ai sensi  della  legislazione  dello
Stato d'invio, tutti  gli  atti  di  scioglimento  di  un  matrimonio
contratto davanti a loro. 
    9. Di ricevere ogni dichiarazione  di  emancipazione  o  relativa
all'adozione e, nella misura compatibile con la legislazione del loro
Stato, prowedere alla tutela  o  alla  curatela  dei  loro  cittadini
incapaci. 
    Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3  del  presente  articolo  non
esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo  di  effettuare
le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.