Articolo 36 Esercizio delle funzioni consolari. I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: 1. Di procedere alla immatricolazione o registrazione, e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei loro concittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle Autorita' competenti di detto Stato. 2. Di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini concernenti le competenze consolari, o trasmettere loro ordini e documenti vari provenienti dalle autorita' dello Stato d'invio specie se tali avvisi, ordini o documenti riguardano un servizio nazionale. 3. Di rilasciare, rinnovare o modificare: a) i passaporti o altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; b) i visti ed i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi o transitare nello Stato d'invio. 4. Di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari o eseguire Commissioni rogatorie, conformi agli accordi in vigore o, in mancanza di tali accordi, comunque compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. 5. a) di tradurre e autenticare qualsiasi atto emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato d' invio o dello Stato di residenza purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano. Queste traduzioni hanno lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero state effettuate da traduttori giurati di uno dei due Stati. b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare e certificare firme, apporre visti, certificare o tradurre documenti, quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato di invio. 6. Di ricevere in forma notarile: a) gli atti ed i contratti stipulati e conclusi in tal forma dai loro cittadini, ad eccezione dei contratti o degli strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza. b) nella misura in cui le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono, gli atti ed i contratti, qualunque sia la nazionalita' delle Parti, concernenti beni situati, o affari da trattare, sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti giuridici in detto territorio. 7. Di ricevere in deposito somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per loro conto, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si oppone. Detti depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 14 della presente Convenzione, e devono essere tenuti separati dagli archivi, dai documenti e dai registri cui si applicano le disposizioni di tale articolo. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' con le leggi ed i regolamenti dello stesso Stato; 8. a) di redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di Stato Civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) di celebrare i matrimoni quando i futuri sposi sono cittadini dello Stato d'invio; in tal caso, essi ne informano in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, qualora la legislazione di quest'ultimo lo richieda; c) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, tutti gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. 9. Di ricevere ogni dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione e, nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, prowedere alla tutela o alla curatela dei loro cittadini incapaci. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.